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Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere: Centri antiviolenza PDF Stampa E-mail
Scritto da Silvia Gheza   
Mercoledì 04 Aprile 2012 16:43
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Ai sensi dell'Art. 4 della legge regionale siciliana n. 3 del 3 gennaio 2012, pubblicata sulla GURS n. Suppl. Ord. Del 13.01.2012, la Regione siciliana riconosce la rilevanza dell'attività svolta dagli operatori socio-sanitari e dai centri antiviolenza operanti nel territorio regionale e garantisce la promozione di nuovi centri, avvalendosi delle competenze delle associazioni di volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle cooperative sociali che hanno come scopo la lotta e la prevenzione della violenza e l'assistenza alle donne vittime di violenza, che dimostrino di disporre di strutture e personale adeguato e che operino nel settore da almeno tre anni.

 

È assicurata la costituzione di un centro antiviolenza per ogni provincia.

I centri antiviolenza possono essere promossi:

a) da enti locali, singoli o associati, anche in convenzione con i soggetti di cui al comma 1;

b) da associazioni femminili che operino nel settore da almeno tre anni, utilizzando pratiche di accoglienza basate sulla relazione fra donne.

Le province e i comuni garantiscono:

a) strutture adeguate in relazione alle popolazioni e al territorio;

b) copertura finanziaria, in misura non superiore al 30 per cento, delle spese di gestione e per la funzionalità operativa delle strutture;

c) adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attività e ai servizi offerti.

I centri antiviolenza mantengono costanti rapporti con gli enti locali, con le strutture pubbliche di assistenza sociale e sanitaria, di prevenzione e di repressione dei reati e con le istituzioni scolastiche operanti sul territorio regionale. Promuovono, altresì, la stipula di convenzioni con gli ordini degli avvocati di tutte le province per il patrocinio legale delle donne vittime di violenza e di maltrattamenti.

I centri antiviolenza devono dotarsi di strutture e personale con specifiche competenze professionali, in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subita dalle donne.

Le strutture dei centri antiviolenza devono garantire anonimato e segretezza.

Le prestazioni dei centri antiviolenza sono rese a titolo gratuito.

I criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere.

In sede di prima applicazione, dall'1° marzo 2012, i contributi sono erogati sulla base di un avviso approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre 2011. L'avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e di esso sarà data la più ampia notizia negli organi di informazione.

 

Legge Regione Sicilia n. 3 del 3 gennaio 2012


 
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