La nota informativa in questione ha definitivamente chiarito che l’obbligo di rendicontazione sul 5 per mille deve essere assolto dal beneficiario a partire dal momento della percezione delle somme derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2008.
Tale affermazione trova riscontro da una più attenta lettura dell’articolo 8, primo comma, del D.P.C.M. del 19.03.2008 che individua i soggetti obbligati alla rendicontazione nei destinatari del riparto delle somme del 5 per mille derivanti dall’applicazione del dispositivo normativo previsto dalla Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008).
Pertanto, le disposizioni di cui al già citato articolo 8 del D.P.C.M. del 19.03.2008 – ossia obbligo di rendicontazione mediante utilizzo del modello ministeriale appositamente predisposto, redazione di apposita relazione illustrativa e invio della documentazione al Ministero competente tenendo conto del limite di 15.000,00 euro, successivamente elevato a 20.000,00 euro dall’articolo 12, comma 4, del D.P.C.M. del 23.04.2010, quale discriminante per tale invio – si applicano solo per la percezione delle somme relative all’anno finanziario 2008.
Si consiglia, comunque, alle associazioni beneficiarie delle somme derivanti dal riparto delle somme del 5 per mille degli anni finanziari 2006 e 2007 di procedere in ogni caso – per dimostrare l’effettivo utilizzo di tali contributi per finalità sociali – alla redazione del rendiconto , della relazione illustrativa ed all’approvazione del separato rendiconto in sede di approvazione del rendiconto annuale entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Ciò anche in virtù dell’estensione alle donazioni del 5 per mille del regime previsto per le raccolte occasionali di fondi, operata con l’articolo 12, comma 6, del D.P.C.M. del 23.04.2010, che devono essere destinati prevalentemente a specifici progetti e non a coprire le ordinarie spese di gestione dell’ente non profit.
Si conferma, infine, che le somme derivanti dal riparto del 5 per mille devono essere necessariamente spese entro il termine di un anno dalla ricezione degli importi. Tale affermazione trova conferma in due importanti passaggi delle disposizioni normative contenute nell’articolo 8, comma 1, e nell’articolo 9, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. del 19.03.2008 e nell’articolo 12, comma 1, e nell’articolo 13, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. del 23.04.2010. Infatti, in entrambi i decreti si ribadisce sia l’obbligatorietà della redazione del rendiconto, ossia del documento giustificativo delle spese effettuate, entro un anno dalla ricezione degli importi sia il recupero delle somme erogate qualora le stesse non siano state oggetto di rendicontazione, ossia di spesa debitamente documentata, da parte dei beneficiari.
















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