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Entro il 30 settembre l’adesione al Registro di Solidarietà familiare
Possono chiedere l’iscrizione nel Registro Regionale di Solidarietà familiare le associazioni che, oltre al rispetto dei requisiti statutari previsti dall’articolo 3 della legge del 7 dicembre 2000 n. 383, per le associazioni di promozione sociale, assicurino il perseguimento delle finalità stabilite dall’articolo 16 c. 1 della legge regionale siciliana del 31.07.03.
Una legge che intende dare impulso e attivare esperienze di autorganizzazione sociale delle famiglie, promuovere e gestire esperienze di sostegno e valorizzazione della famiglia, e favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nell’attività di cura familiare, anche attraverso le madri di giorno e le banche del tempo. Ai ensi del decreto dell’assessorato alla Famiglia, alle Politiche sociali e alle Autonomie locali del 31.03.04, pubblicato sulla Gurs del 7.05.04 n. 20, le istanze di iscrizione nel Registro Regionale delle associazioni di solidarietà familiare, costituite e operanti sul territorio regionale, possono essere inoltrate presso l’assessorato alla Famiglia, alle Politiche sociali e alle Autonomie locali - Dipartimento della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali - via Trinacria n. 34/36 – 90144 Palermo, nei seguenti periodi: - per il primo semestre dell’anno, dall’1 al 31 marzo; - per il secondo semestre dell’anno, dall’1 al 30 settembre. Per le istanze spedite mediante raccomandata, farà fede il timbro dell’ufficio postale.






















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