Alle Onlus spetta l'esenzione dall'imposta di bollo sugli estratti conto bancari e postali. Ne beneficiano anche le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali (legge 266/1991) e che non svolgono attività commerciali, le organizzazioni non governative riconosciute dal Ministero degli Esteri (legge 49/1987) e le cooperative sociali (legge 381/1991) iscritte nella specifica sottosezione loro riservata del l'Albo nazionale delle società cooperative.
L'agevolazione è stata estesa anche alle federazioni e agli enti sportivi riconosciuti dal Coni, senza però essere applicabile alle società e associazioni sportive dilettantistiche (circolare delle Entrate 21/2003). Anche le Onlus parziali (enti ecclesiastici e associazioni di promozione sociale) usufruiscono dell'esenzione, ma limitatamente all'esercizio delle attività solidaristiche delle Onlus.
Tale balzello, dallo scorso primo gennaio, con la manovra salva-Italia è aumetato da 73,80 a 100 euro annuali per i soggetti diversi dalle persone fisiche e spesso gli enti non profit incontrano le resistenze opposte dalle banche.






















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