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MICROCREDITO: Tra i soggetti erogatori, anche gli enti non profit PDF Stampa E-mail
Scritto da Silvia Gheza   
Venerdì 10 Settembre 2010 15:57
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struvoloMICROCREDITO: Tra i soggetti erogatori, anche gli enti non profit

 

 

Il decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2010, affida ai soggetti senza fini di lucro la possibilità di realizzare il microcredito sul territorio e va a modificare il Titolo VI del T.U. bancario (DLG n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Sostanzialmente si affida ai soggetti senza fini di lucro la possibilità di realizzare il microcredito sul territorio.

Basta andare all'articolo 7 del decreto, che rinnova tutto il Titolo V del TU bancario, nella sezione "Soggetti operanti nel settore finanziario".

All'art. 111 "Microcredito" si trova tutta la definizione della disciplina del microcredito.

Art. 111: Microcredito

1. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, tenuto dall'organismo indicato all'articolo 113, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:

a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;

b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro;

c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) forma di società di capitali;

b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5;

c) requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;

d) oggetto sociale limitato alle sole attività di cui al comma 1, nonché alle attività accessorie e strumentali;

e) presentazione di un programma di attività.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare e abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni piu' favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.

4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5, possono, se iscritti in una sezione separata dell'elenco di cui al comma 1, svolgere le attivita' indicate ai commi 1 e 3 a condizione che i finanziamenti siano concessi a condizioni piu' favorevoli di quelle prevalenti sul mercato. L'iscrizione nella sezione speciale e' subordinata al possesso dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c) ed e).

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando:

a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti;

b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3;

c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4;

d) le informazioni da fornire alla clientela.

I finanziamenti concessi dovranno avere queste caratteristiche:

a) essere di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non assistiti da garanzie reali;

b) essere finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro;

c) essere accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

Il comma 4 dell'articolo disciplina poi il ruolo dei soggetti senza fini di lucro:

I soggetti senza fini di lucro (in possesso di requisiti di onorabilità e altre caratteristiche fissate da successivi decreti) potranno essere iscritti in una sezione speciale dei soggetti erogatori e potranno concedere finanziamenti a persone fisiche, società di persone o cooperative, “a condizione che i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato”.

 
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