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Agenzia per il terzo settore: Linee interpretative sulla nozione di soggetto svantaggiato PDF Stampa E-mail
Scritto da Silvia Gheza   
Giovedì 16 Febbraio 2012 16:29
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Le linee guida, ad opera dell’Agenzia per il terzo settore, nascono dalla necessità di individuare la nozione di “soggetto svantaggiato” per la corretta applicazione della normativa in materia di Onlus.

Il riferimento alla solidarietà sociale, infatti, proposto dal Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, evidenzia e rafforza la relazione tra solidarietà e utilità sociale, rimarcando che la realizzazione delle finalità di utilità sociale è strettamente legata al contributo che le attività svolte forniscono alla “produzione di solidarietà sociale”.

Nell’art. 10 del decreto in parola, il legislatore, dopo aver elencato in modo tassativo i settori di attività in cui le Onlus possono operare in via esclusiva o prevalente (salvo attività connesse), sottolinea che in tutte queste attività deve essere soddisfatto il vincolo della solidarietà sociale.

Dunque, in tutti questi casi, il fattore solidaristico è soddisfatto se l’attività viene indirizzata verso soggetti svantaggiati.

Tuttavia, evidenzia il rapporto dell’agenzia per il Terzo Settore, con specifico riferimento alla lett. a) del comma citato, non si può far a meno di evidenziare come la categoria giuridica di soggetto svantaggiato non venga definita dalla normativa in esame e pertanto occorra ricavarla in via interpretativa.

Il presente documento, finalizzato ad indicare la portata della nozione di soggetto svantaggiato in relazione alla sua applicazione nell’ambito della disciplina delle Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale, è fondato su una ricognizione degli indici normativi e giurisprudenziali che possono concorrere ad individuare una nozione di persone svantaggiate radicata nel tessuto del nostro ordinamento giuridico, da leggersi poi, in sede applicativa, attraverso la lente della previsione di cui al citato art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 460/1997.

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