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Statuto Cesv Messina
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approvato dall'assemblea straordinaria dei soci il 4 luglio 2009

 


Art. 1  COSTITUZIONE

1. E' costituita con sede legale a  Messina l’Associazione CE.S.V. - MESSINA (Centro Servizi per il Volontariato - Messina).

2. Il CE.S.V. - MESSINA è un'associazione, non commerciale senza fini di lucro che si ispira a principi di carattere solidaristico e democratico e ha lo scopo di realiz-zare, direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le organizzazioni di volontariato.

3. La sua durata è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 2  FINALITA' E ATTIVITA'

1. L’Associazione CE.S.V. - MESSINA garantisce pari condizioni di accesso a tutti alle iniziative e ai servizi prodotti, senza alcuna discriminazione.

2. Essa ha per oggetto principale ed essenziale il sostegno e la qualificazione dell’'attività di volontariato. A tal fine eroga le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali ai sensi dell’art. 15 della legge n. 266/91

3. In particolare, fra l'altro:

a.    appronta strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;

b.    offre consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;

c.    assume iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;

d.    offre informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività e le organizzazioni di volontariato locale e nazionale e del terzo settore. (un.)

e) Le attività di cui ai precedenti b) e d) possono essere rivolti anche ai propri soci con caratteristiche diverse dalle organizzazioni di volontariato, nonché di altri enti pubblici e privati mediante convenzioni o accordi.

4. Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, l’Associazione potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato. Altresì, attivare intese e rapporti di collaborazione con Centri di Servizio per il Volontariato, con istituzioni, enti, associazioni, movimenti, fondazioni.

5. In via esclusivamente marginale, l’associazione potrà esercitare attività di natura commerciale al solo fine di finanziare l’attività istituzionale. In tal caso dovrà osservare le normative amministrative e tributarie vigenti.

Art. 3 –  Sedi dell’Associazione

1. Con delibera del consiglio direttivo la sede legale potrà essere modificata, fermo restando la sede a Messina. Potranno essere istituite nuove sedi operative nel comune e nella provincia di Messina.

Art. 4 SOCI

1. Sono soci fondatori gli enti che hanno partecipato all’atto costitutivo e che sono in esso riportato.

2. In qualità di soci ordinari possono aderire al CE.S.V. - MESSINA, tutte le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le cooperative sociali e tutte quelle organizzazioni che prevedono espressamente nei loro statuti il perseguimento di finalità sociali e di promozione della cultura della solidarietà. La composizione della compagine sociale dovrà comunque prevedere una presenza delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte al registro regionale, non inferiore al 60% delle organizzazioni iscritte al libro soci.

3. La domanda di ammissione, a firma del legale rappresentante dell’associazione, deve contenere, tra l’altro, l’espressa dichiarazione di accettare le norme previste nel presente Statuto e nei regolamenti e di condividere le finalità di solidarietà sociale che sono proprie dell’associazione. Essa viene presentata al Consiglio direttivo, che delibera sulla richiesta entro 60 giorni dal ricevimento. Successivamente l’associazione ammessa all’associazione CESV Messina,  verserà la quota sociale annualmente determinata dall’assemblea dei soci. (un)

4. La quota sociale è intrasmissibile, non è rivalutabile, né  rimborsabile.

5. La qualità di socio si perde per:

a)    dimissioni presentate per iscritto al Consiglio direttivo

b)    decisione dell'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo, motivata dalla inosservanza delle norme statutarie

c)    ritardato pagamento della quota associativa per due annualità consecutive

d)    assenza ingiustificata all’assemblea ordinaria per tre volte consecutive.

6. I soci partecipano attivamente alla vita dell’Associazione mediante il diritto di voto in assemblea, sulle seguenti materie e/o attività:

a.    l'elaborazione del programma e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi del CE.S.V. - MESSINA-, nei modi previsti dal presente Statuto e dal regolamento;

b.    l’elezione degli organi sociali;

c.    decisione sulla decadenza dei soci;

d.    l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti.

7. La disciplina del rapporto associativo si ispira ai principi di uniformità ed effettività.

8. La partecipazione di ciascun socio alla vita associativa non può essere temporanea e si ispira espressamente al principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del Codice Civile.

9. I soci sono altresì tenuti ad osservare lo Statuto, i regolamenti, le delibere degli organi dirigenti.

Art. 5  ORGANI SOCIALI

Sono organi dell’associazione

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente

d) il Collegio dei sindaci revisori.

e) il Collegio dei probiviri

Art. 6  ASSEMBLEA

1.L'Assemblea è organo sovrano dell’Associazione ed è composta dai soci fondatori e dai soci ordinari che hanno diritto di voto.

2. Ciascun socio potrà esprimere un solo voto. Il socio partecipa all’assemblea con il suo legale rappresentante o, in  caso di impedimento, a mezzo di un delegato della medesima. La delega deve essere conferita per  iscritto .

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca almeno una volta l'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio direttivo.

4. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta, per iscritto, con la indicazione dell’ordine del giorno, da alme¬no un quinto dei soci; in tal caso il Presidente provvede alla convo¬cazione dell'Assemblea che si deve tenere entro quindici giorni dalla richiesta.

5. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

6. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno un quarto arrotondato per eccesso dei soci. L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo arrotondato per eccesso dei soci ad eccezione da quanto previsto nel caso di scioglimento dell’associazione.

7. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, con voto palese, fatta eccezione per le questioni relative alle persone. Nelle votazioni palesi in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

8. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

a)    discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo;

b)    definire il programma generale annuale di attività dell’Associazione  CE.S.V. - MESSINA;

c)    determinare il numero dei componenti il Consiglio direttivo;

d)    eleggere il Presidente, il Vice Presidente vicario e gli altri membri del Consiglio direttivo ai sensi di apposito regolamento per l’elezione degli organi sociali. Per l’elezione del consiglio direttivo ogni socio potrà esprimere un massimo di tre preferenze;

e)    nominare i componenti del Collegio dei Sindaci revisori;

f)    eleggere il collegio dei probiviri

g)    discutere ed approvare le proposte di regolamento, predisposte dal Consiglio direttivo, per il funzionamento del CE.S.V. - MESSINA- e dei suoi organi sociali;

h)    decidere sulla decadenza dei soci, previo parere del collegio dei probiviri, ove costituito;

i)    discutere e decidere sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

j)    determinare la quota sociale annuale e di iscrizione

9. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

a)    modifica dello Statuto;

b)    scioglimento dell’Associazione CE.S.V. – MESSINA

c)    elezione del consiglio direttivo in caso di sua decadenza per mancanza del numero legale.

10. L’assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata, recapitata anche a mano, telegramma, contenente la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno dei  lavori - da inviarsi o consegnarsi almeno dieci giorni prima della data della seduta. L’avviso di convocazione è comunque affisso nella sede legale ed eventuali sedi operative dell’associazione con le medesime scadenze temporali. In casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a cinque giorni e la convocazione potrà essere effettuata con telegramma.

Art. 7  CONSIGLIO DIRETTIVO

1.    Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove, di cui: 1 nominato dal Comitato di gestione dei fondi speciali, secondo quanto disposto dall' Art. 2 secondo comma lettera  d) del Decreto Ministeriale  8 ottobre 1997; ed i rimanenti eletti dall’Assemblea dei soci .Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni. Tra i componenti del comitato direttivo potrà essere eletto un solo rappresentante tra i soci diversi dalle organizzazioni di volontariato. I componenti del comitato direttivo possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.

2.    I membri del Consiglio direttivo, ad eccezione di quello nominato dal Comitato di Gestione dei fondi speciali, sono eletti dall’assemblea dei soci secondo le modalità di designazione e di elezione stabilite in  apposito regolamento elettorale. Possono ricoprire la carica di componente il Consiglio Direttivo del CESV solo le persone fisiche iscritte nel libro dei soci  delle Associazioni aderenti ed ammesse all’associazione CESV Messina.

3.    Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dall’elezione dei suoi componenti.

4.    Il Consiglio è convocato dal Presidente che lo presiede. Si riunisce ogni qual volta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo ritengano necessario.

5.    Il Consiglio è validamente costituito quando è presente almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente vale doppio.

6.    Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione del CE.S.V. – MESSINA e di conseguenza, onde realizzare il programma di attività, pone in essere ogni atto esecutivo necessario.

7.    Il Consiglio direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti consulenti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.

8. Il Consiglio direttivo:

a)    attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione esclusi quelli espressamente riservati all’assemblea dei soci dal presente statuto;

b)    nomina il Direttore;

c)    nomina il comitato scientifico

d)    determina le sedi operative del CE.S.V. - MESSINA;

e)    propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento del CE.S.V. - MESSINA e degli organi sociali;

f)    predispone, per l'Assemblea dei soci, su proposta del Direttore: il programma annuale di attività; le conseguenti scelte relative alla struttura e al funzionamento del CE.S.V. - MESSINA;

g)    decide, sentito il direttore, su assunzione e licenziamento del personale dipendente, avvio e interruzione di rapporti di collaborazione e consulenza;

h)    redige su proposta del Direttore il bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;

i)    delibera sulle richieste di ammissione dei nuovi soci;

j)    ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

k)    propone all'Assemblea le deliberazioni degli organi del CE.S.V. - MESSINA ed i provvedimenti di decadenza da socio.

9. I componenti del Consiglio direttivo non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica.

10. La qualità di componente del consiglio direttivo si perde per:

a)    dimissioni;

b)    decadenza , in caso di assenza senza giustificato motivo o legittimo impedimento, per tre sedute  consecutive ed in caso di perdita del requisito socio dell’organizzazione aderente al CESV Messina che ha consentito la sua elezione da parte dell’Assemblea;

c)    espulsione- per comprovati atti e/o attività in contrasto con i fini associativi, deliberata dall’assemblea dei soci.

11. In caso di dimissioni, le stesse, devono essere presentate per iscritto e produrranno effetti dopo la ratifica del Consiglio Direttivo, che  dovrà riunirsi entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di perdita, per dimissioni o altre cause, di un numero di consiglieri inferiore alla metà dei suoi componenti eletti, il Consiglio Direttivo sarà reintegrato, tramite nuove elezioni, che si terranno in occasione dello svolgimento della prima Assemblea ordinaria immediatamente successiva. In caso di perdita, per dimissioni o altre cause, di un numero di consiglieri pari o superiore alla metà dei suoi componenti eletti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto. In tal caso resterà in carica solo per lo svolgimento dell’ordinaria amministrazione e convocherà l’Assemblea straordinaria, da tenersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla decadenza. Il Consiglio direttivo resterà in carica fino alla scadenza naturale del mandato del consiglio decaduto.

12. La decadenza o l’espulsione vanno notificati all’interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

13. Il componente del consiglio direttivo in caso di decadenza dalla sua qualità o di espulsione, potrà proporre ricorso al collegio dei probiviri entro 10 giorni dalla comunicazione della delibera di decadenza o espulsione.

Art. 8  PRESIDENTE

1.    Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione CE.S.V. – MESSINA. E’ eletto dall’assemblea ordinaria tra i rappresentanti delle organizzazioni socie”.

2. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. Può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 15 gg. alla ratifica del Consiglio direttivo.

3. Il Presidente può delegare in via permanente o transitoria, parte dei propri compiti e poteri al Vice Presidente  o ad altri componenti il consiglio direttivo.

4. Il mandato del Presidente e del Vice Presidente coincide temporalmente con quello del Consiglio.

5. In caso di dimissioni od impedimento ad esercitare le sue funzioni, le stesse saranno esercitate dal vice presidente che convocherà entro 30 giorni l’assemblea ordinaria per l’elezione del nuovo presidente

6. Il presidente svolge la sua attività a titolo gratuito. Allo stesso possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute per la sua attività

Art. 9  COLLEGIO DEI SINDACI  REVISORI

1. Il Collegio dei Sindaci Revisori è organo di controllo amministrativo, rimane in carica tre anni ed è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti. Esso effettua il controllo contabile a norma del terzo comma dell’art. 2409-bis del Codice Civile e vigila sull’osservanza dello statuto, della legge, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto gestionale, organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento. 2. Tra i componenti effettivi deve essere compreso il membro nominato dal Comitato di gestione dei fondi, secondo quanto disposto Art. 2 secondo comma lettera  d) del Decreto Ministeriale  8 ottobre 1997.

3. I membri effettivi eleggono nel loro seno il Presidente.

4 Il Collegio ha il compito di:

a) esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;

b) controllare l'andamento amministrativo del CE.S.V. - MESSINA, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture.

5. Il Collegio partecipa alle sedute del Consiglio direttivo e alle sedute dell’assemblea dei soci.

6. Esso presenta ogni anno all'Assemblea una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo.

7. La carica di sindaco revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell’ Associazione.

Art. 10  COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1.    Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti tra persone dotate della necessaria competenza ed eletti dall’assemblea dei soci.

2.    Il collegio dei probiviri dura in carica tre anni. Il suoi componenti svolgono il loro incarico a titolo gratuito. Agli stessi possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute in dipendenza del loro incarico

3.     Il Collegio dei Probiviri, che elegge al proprio interno il Presidente, svolge le funzioni giurisdizionali di unico grado in ordine a tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l’associazione e decide altresì negli altri casi indicati dal presente statuto.

4.    La carica di componente il Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell’ambito degli organi ed organismi CESV  Messina.

Art. 11  COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato scientifico è strumento tecnico - consultivo  dell’Associazione, nominato dal Consiglio direttivo che individua  i suoi componenti tra gli esperti e gli studiosi del volontariato e dei campi e delle metodologie di intervento oggetto dell'attività del CE.S.V. – MESSINA.

2. Il Comitato scientifico non potrà essere composto da un numero superiore a 10 componenti.

3. Il funzionamento del Comitato scientifico è disciplinato da apposito regolamento approvato dall’assemblea dei soci.

Art. 12  DIRETTORE

1. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, elabora e propone al Consiglio direttivo il programma annuale di attività,  bilancio preventivo e consuntivo. Ha la responsabilità del personale dipendente e dei collaboratori; pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari alla realizzazione delle delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

2. Il direttore può essere delegato a rappresentare il CE.S.V. - MESSINA  nei rapporti economici e finanziari, nei confronti dei terzi e dei soci nonché del personale dipendente del CE.S.V. – MESSINA.

Art. 13  COORDINAMENTI LOCALI DI COMUNITÀ

1. Il CE.S.V. di MESSINA promuove e favorisce la costituzione dei Coordinamenti locali di comunità, composti dalle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte al registro regionale ed operanti nei territori di riferimento, dalle organizzazioni socie del CESV Messina e da tutti i soggetti non lucrativi del terzo settore

2. I coordinamenti locali di comunità rappresentano un modalità operativa di funzionamento del CESV Messina nel territorio della provincia di Messina, svolgendo una funzione di ascolto, coinvolgimento e di co-progettazione a livello locale

3. Ciascun coordinamento locale di comunità individua un soggetto capofila che ha il compito in collaborazione con tutte le altre associazioni di garantire il funzionamento delle sedi territoriali e la partecipazione più ampia del volontariato

4. La costituzione e la gestione dei Coordinamenti locali di comunità è rimandata ad apposito regolamento. Essi sono costituiti preferibilmente, in corrispondenza dei distretti socio sanitari della provincia di Messina.

Art. 14  BILANCIO

1.    L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno, annualmente l’Associazione CE.S.V. - MESSINA deve redigere ed approvare i bilanci preventivo e consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo. I bilanci devono tenere distinte le poste contabili relative all’attività ed al patrimonio derivanti dall’utilizzo dei fondi ex Lege 266/91 da quelli derivanti dalle altre entrate.

2. Il patrimonio del CE.S.V. - MESSINA  è costituito da:

a)    beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;

b)    le eccedenze degli esercizi annuali;

c)    erogazioni, donazioni e lasciti da singoli, da enti pubblici e privati e da vari organismi.

3. Le fonti di finanziamento del CE.S.V. - MESSINA sono:

•    le quote associative versate dai soci

•    i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;

•    i contributi pubblici e dei privati;

•    la gestione economica del patrimonio;

•    i fondi speciali presso le Regioni di cui alla L. 266/91 art. 15 e del Decreto Ministeriale  8 ottobre 1997.

4. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

5. L’Associazione è obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 15  MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Consiglio direttivo e dalle singole organizzazioni socie, all'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria validamente costituita.

2. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 16  SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento del CE.S.V. - MESSINA viene deciso dall'Assemblea straordinaria. Per la sua validità si richiede la presenza di almeno due terzi dei soci con arrotondamento per eccesso e delibera all’unanimità.

2. In caso di scioglimento, le attività ed il patrimonio del CE.S.V. – MESSINA, dedotte le passività, sarà devoluto ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

3. I beni acquistati con le risorse provenienti dal fondo regionale per il volontariato saranno devoluti al nuovo ente gestore della funzione di Centro di servizi per il volontariato in caso di revoca da parte del comitato di gestione fondi.

Art. 17  NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e, per quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative in materia.

 
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